STATUTO UICC
Art. 1 E costituita in Roma
con atto notarile in data 29 ottobre 1951 unAssociazione denominata Unione Italiana
Circoli del Cinema (U.I.C.C.).
Art. 2 Scopo dellUnione è di
promuovere la diffusione della cultura cinematografica e di coordinare e incrementare
lattività dei Circoli del cinema ad essa associati, rispettandone lautonomia
organizzativa e la libertà culturale nei limiti fissati dal presente Statuto.
Art. 3 LAssociazione è
apolitica, aconfessionale e priva di ogni fine speculativo.
Art. 4 Vi sono due categorie di
associazione alla U.I.C.C.:
- Circoli aderenti: devono essere apolitici aconfessionali,
acommerciali, non possono aderire ad altre Associazioni di carattere nazionale, né
dipendere in qualsiasi forma da enti pubblici, nazionali o locali, od essere comunque ad
essi legati;
- Circoli corrispondenti: devono essere acommerciali.
Laccettazione delle domande di
associazione alla U.I.C.C. per entrambe le categorie è insindacabilmente deliberata dal
Consiglio Direttivo che è tenuto ad accertare la sussistenza nei Circoli richiedenti dei
requisiti prescritti.
Art. 5 Il patrimonio
dellUnione è costituito dalle quote versate dai Circoli secondo quanto stabilito
dal Regolamento Interno, dai contributi di legge e da ogni eventuale liberalità.
ORGANI SOCIALI
Art. 6 Gli organi sociali
dellUnione sono:
- LAssemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci-Probiviri.
Art. 7 Partecipano
allAssemblea Generale i Circoli aderenti e corrispondenti; hanno diritto al voto
solo i Circoli aderenti. Ogni Circolo può designare un solo delegato.
LAssemblea si riunisce una volta ogni
due anni in seduta ordinaria. Può essere convocata in seduta straordinaria con decisione
presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno due terzi dei suoi
componenti, o su richiesta motivata di almeno due terzi dei suoi componenti, o su
richiesta motivata di almeno un terzo dei Circoli aderenti, o su iniziativa del Collegio
dei Sindaci-Probiviri a norma dellart. 15, o dal Commissario nominato dal Collegio
stesso a norma dellart. 16. Le convocazioni per le riunioni sono fatte mediante
lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la
convocazione. Ogni delibera adottata dallAssemblea conformemente allo Statuto
Sociale obbliga tutti i Circoli aderenti e corrispondenti, anche se assenti.
AllAssemblea compete anche di
convalidare o meno le eventuali modifiche che il Consiglio Direttivo può apportare al
Regolamento Interno.
Hanno diritto al voto nellAssemblea
Generale Ordinaria solo i Circoli che abbiano effettuato almeno sei sedute di proiezione
nel corso dei propri due anni sociali interamente compiuti prima della data di
convocazione dellAssemblea, ovvero del proprio ultimo anno sociale interamente
compiuto se si tratta di Assemblea Straordinaria.
Art. 8 LAssemblea Generale
elegge nella sua seduta ordinaria biennale i membri effettivi e supplenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Sindaci-Probiviri, esamina il bilancio presentato dal
Consiglio Direttivo convalidandolo o meno. Tali compiti sono esclusivi dellAssemblea
Generale.
Art. 9 Le deliberazioni
dellAssemblea Generale vengono prese in prima convocazione a maggioranza semplice
dei voti con la presenza di almeno due terzi dei membri aderenti aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che deve essere fatta almeno unora dopo la prima, le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Circolo può delegare
a rappresentarlo in Assemblea un altro Circolo. Ogni Circolo non può ricevere più di una
delega e non può votare a nome del Circolo delegante se non documenta allAssemblea
che il delegante ha diritto al voto. E ammesso lo scrutinio segreto su richiesta
anche di un solo delegato.
Art. 10 LUnione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque o di sette membri effettivi e di
due supplenti a seconda che i Circoli aderenti siano rispettivamente meno di trenta o più
di trenta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono
rieleggibili. Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo qualsiasi socio di Circolo
aderente allUnione, sia effettivo, sia candidato. Venendo a mancare uno dei membri
effettivi, viene sostituito da uno dei supplenti secondo lordine dei voti
preferenziali. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite.
Art. 11 Spetta al Consiglio
Direttivo lattuazione dei desiderata dellAssemblea Generale,
lamministrazione del patrimonio dellUnione, la compilazione del bilancio,
lesame delle domande di ammissione dei Circoli e le relative decisioni, e ogni altro
compito di ordinaria amministrazione.
Art. 12 Nella sua prima seduta il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere con
funzioni di Vice-Segretario, ai quali spetta di attuare le deliberazioni del Consiglio
Direttivo; di conseguenza essi possono compiere, collettivamente o singolarmente, tutti
gli atti a ciò necessari senza una delega specifica da parte del Consiglio Direttivo. La
firma degli atti spetta al Presidente, il quale può delegare a ciò il Segretario e il
Tesoriere.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo può
adottare deliberazioni mediante consultazione epistolare dei suoi componenti, solo per
questioni di ordinaria amministrazione.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno due volte ogni anno per convocazione del Presidente o del Segretario e
ogni volta che venga fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi
componenti, e prende le sue decisioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale
quello del Presidente. Le deliberazioni sono valide se prese in presenza di almeno tre o
quattro dei componenti a seconda che il Consiglio sia composto da cinque o da sette
membri.
Art. 15 LAssemblea Generale
elegge il Collegio dei Sindaci-Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti
cui compete il controllo sullAmministrazione dellUnione. Il Collegio può
verificare in ogni momento linventario, i bilanci e i libri contabili presentando di
tale verifica una relazione allAssemblea Generale. In caso di irregolarità della
gestione, il Collegio deve far convocare durgenza il Consiglio Direttivo e può
convocare lAssemblea Generale Straordinaria.
I Sindaci-Probiviri possono essere eletti
in anche al di fuori dei soci dei Circoli del cinema.
Il Collegio nel proprio seno elegge un
Presidente.
Art. 16 Al Collegio dei
Sindaci-Probiviri compete anche di dirimere le controversie statutarie che possono sorgere
tra i Circoli associati e lUnione e tra essi e gli organi direttivi; di decidere sui
ricorsi ai provvedimenti di radiazione e di espulsione; contro di esso è ammesso il
ricorso allAssemblea Generale Ordinaria.
Al Collegio è inoltre deferito il compito
di vigilare sullosservanza da parte di tutti gli organi dellUnione dello
spirito e della lettera del presente Statuto. In caso di inosservanza esso può sospendere
dalla loro attività il Presidente e il Consiglio Direttivo. Nel caso di sospensione del
Presidente le sue mansioni sono assunte dal Segretario, nel caso di sospensione del
Consiglio Direttivo il Collegio nomina un Commissario che ha tutte le mansioni del
Presidente e del Segretario e che cura limmediata convocazione dellAssemblea.
Il Collegio dei Sindaci-Probiviri agisce
sia di propria iniziativa sia su richiesta di qualsiasi Circolo associato allUnione.
Art. 17 – Un Circolo decade dalla qualità di associato all'Unione per
dimissioni, radiazione ed espulsione.
La dimissione dovrà essere indirizzata, mediante lettera raccomandata, al
Consiglio Direttivo.
Un Circolo dimissionario è tenuto a pagare l'intera quota dell'anno
sociale in corso.
La radiazione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo per i
Circoli che non siano in regola con i versamenti delle loro quote dopo un
anno di morosità.
L'espulsione di un Circolo può essere decisa dal Consiglio Direttivo per
gravi motivi disciplinari e in particolare per la mancata osservanza degli
obblighi statutari.
Il Circolo radiato o espulso è tenuto a pagare le quote maturate prima
della sua radiazione o espulsione. I membri dimissionari, radiati o espulsi,
non hanno diritto a rientrare in possesso di somme precedentemente versate
all'Unione.
Un Circolo espulso può ricorrere al Collegio dei Sindaci-Probiviri. Per
il rientro nell'Unione dei Circoli dimissionari o radiati il Consiglio
Direttivo può applicare la medesima procedura adottata per i Circoli nuovi.
I Circoli espulsi non possono rientrare a far parte dell'Unione prima di un
anno dalla data della loro espulsione.
Art. 18 Lo Statuto dellUnione
può essere modificato solo da unAssemblea Generale Straordinaria appositamente
convocata con la partecipazione di almeno due terzi dei Circoli aderenti e a maggioranza
qualificata di due terzi dei Circoli presenti aventi diritto al voto.
Art. 19 Lo scioglimento
dellUnione o la sua fusione con Associazioni similari sono deliberate da
unAssemblea Generale appositamente convocata con la maggioranza di almeno due terzi
dei Circoli aderenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dellUnione
lAssemblea Generale nomina nel proprio seno uno o più Commissari incaricati della
liquidazione.
Art. 20 Lanno sociale
dellUnione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
Art. 21 Il Regolamento Interno
stabilisce le norme interpretative al presente Statuto.
E redatto dal Consiglio Direttivo e
deve essere approvato dal Collegio dei Sindaci-Probiviri, pena la decadenza.
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