Cerca nel sito
       

STATUTO UICC

Art. 1 – E’ costituita in Roma con atto notarile in data 29 ottobre 1951 un’Associazione denominata Unione Italiana Circoli del Cinema (U.I.C.C.).

Art. 2 – Scopo dell’Unione è di promuovere la diffusione della cultura cinematografica e di coordinare e incrementare l’attività dei Circoli del cinema ad essa associati, rispettandone l’autonomia organizzativa e la libertà culturale nei limiti fissati dal presente Statuto.

Art. 3 – L’Associazione è apolitica, aconfessionale e priva di ogni fine speculativo.

Art. 4 – Vi sono due categorie di associazione alla U.I.C.C.:

  1. Circoli aderenti: devono essere apolitici aconfessionali, acommerciali, non possono aderire ad altre Associazioni di carattere nazionale, né dipendere in qualsiasi forma da enti pubblici, nazionali o locali, od essere comunque ad essi legati;
  2. Circoli corrispondenti: devono essere acommerciali.

L’accettazione delle domande di associazione alla U.I.C.C. per entrambe le categorie è insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo che è tenuto ad accertare la sussistenza nei Circoli richiedenti dei requisiti prescritti.

Art. 5 – Il patrimonio dell’Unione è costituito dalle quote versate dai Circoli secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno, dai contributi di legge e da ogni eventuale liberalità.

ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Gli organi sociali dell’Unione sono:

  1. L’Assemblea Generale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Sindaci-Probiviri.

Art. 7 – Partecipano all’Assemblea Generale i Circoli aderenti e corrispondenti; hanno diritto al voto solo i Circoli aderenti. Ogni Circolo può designare un solo delegato.

L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in seduta ordinaria. Può essere convocata in seduta straordinaria con decisione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, o su richiesta motivata di almeno due terzi dei suoi componenti, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Circoli aderenti, o su iniziativa del Collegio dei Sindaci-Probiviri a norma dell’art. 15, o dal Commissario nominato dal Collegio stesso a norma dell’art. 16. Le convocazioni per le riunioni sono fatte mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. Ogni delibera adottata dall’Assemblea conformemente allo Statuto Sociale obbliga tutti i Circoli aderenti e corrispondenti, anche se assenti.

All’Assemblea compete anche di convalidare o meno le eventuali modifiche che il Consiglio Direttivo può apportare al Regolamento Interno.

Hanno diritto al voto nell’Assemblea Generale Ordinaria solo i Circoli che abbiano effettuato almeno sei sedute di proiezione nel corso dei propri due anni sociali interamente compiuti prima della data di convocazione dell’Assemblea, ovvero del proprio ultimo anno sociale interamente compiuto se si tratta di Assemblea Straordinaria.

Art. 8 – L’Assemblea Generale elegge nella sua seduta ordinaria biennale i membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci-Probiviri, esamina il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo convalidandolo o meno. Tali compiti sono esclusivi dell’Assemblea Generale.

Art. 9 – Le deliberazioni dell’Assemblea Generale vengono prese in prima convocazione a maggioranza semplice dei voti con la presenza di almeno due terzi dei membri aderenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che deve essere fatta almeno un’ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Circolo può delegare a rappresentarlo in Assemblea un altro Circolo. Ogni Circolo non può ricevere più di una delega e non può votare a nome del Circolo delegante se non documenta all’Assemblea che il delegante ha diritto al voto. E’ ammesso lo scrutinio segreto su richiesta anche di un solo delegato.

Art. 10 – L’Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque o di sette membri effettivi e di due supplenti a seconda che i Circoli aderenti siano rispettivamente meno di trenta o più di trenta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo qualsiasi socio di Circolo aderente all’Unione, sia effettivo, sia candidato. Venendo a mancare uno dei membri effettivi, viene sostituito da uno dei supplenti secondo l’ordine dei voti preferenziali. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 11 – Spetta al Consiglio Direttivo l’attuazione dei desiderata dell’Assemblea Generale, l’amministrazione del patrimonio dell’Unione, la compilazione del bilancio, l’esame delle domande di ammissione dei Circoli e le relative decisioni, e ogni altro compito di ordinaria amministrazione.

Art. 12 – Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere con funzioni di Vice-Segretario, ai quali spetta di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo; di conseguenza essi possono compiere, collettivamente o singolarmente, tutti gli atti a ciò necessari senza una delega specifica da parte del Consiglio Direttivo. La firma degli atti spetta al Presidente, il quale può delegare a ciò il Segretario e il Tesoriere.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo può adottare deliberazioni mediante consultazione epistolare dei suoi componenti, solo per questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte ogni anno per convocazione del Presidente o del Segretario e ogni volta che venga fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, e prende le sue decisioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale quello del Presidente. Le deliberazioni sono valide se prese in presenza di almeno tre o quattro dei componenti a seconda che il Consiglio sia composto da cinque o da sette membri.

Art. 15 – L’Assemblea Generale elegge il Collegio dei Sindaci-Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti cui compete il controllo sull’Amministrazione dell’Unione. Il Collegio può verificare in ogni momento l’inventario, i bilanci e i libri contabili presentando di tale verifica una relazione all’Assemblea Generale. In caso di irregolarità della gestione, il Collegio deve far convocare d’urgenza il Consiglio Direttivo e può convocare l’Assemblea Generale Straordinaria.

I Sindaci-Probiviri possono essere eletti in anche al di fuori dei soci dei Circoli del cinema.

Il Collegio nel proprio seno elegge un Presidente.

Art. 16 – Al Collegio dei Sindaci-Probiviri compete anche di dirimere le controversie statutarie che possono sorgere tra i Circoli associati e l’Unione e tra essi e gli organi direttivi; di decidere sui ricorsi ai provvedimenti di radiazione e di espulsione; contro di esso è ammesso il ricorso all’Assemblea Generale Ordinaria.

Al Collegio è inoltre deferito il compito di vigilare sull’osservanza da parte di tutti gli organi dell’Unione dello spirito e della lettera del presente Statuto. In caso di inosservanza esso può sospendere dalla loro attività il Presidente e il Consiglio Direttivo. Nel caso di sospensione del Presidente le sue mansioni sono assunte dal Segretario, nel caso di sospensione del Consiglio Direttivo il Collegio nomina un Commissario che ha tutte le mansioni del Presidente e del Segretario e che cura l’immediata convocazione dell’Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci-Probiviri agisce sia di propria iniziativa sia su richiesta di qualsiasi Circolo associato all’Unione.

Art. 17 – Un Circolo decade dalla qualità di associato all'Unione per dimissioni, radiazione ed espulsione.

La dimissione dovrà essere indirizzata, mediante lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo.

Un Circolo dimissionario è tenuto a pagare l'intera quota dell'anno sociale in corso.

La radiazione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo per i Circoli che non siano in regola con i versamenti delle loro quote dopo un anno di morosità.

L'espulsione di un Circolo può essere decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi disciplinari e in particolare per la mancata osservanza degli obblighi statutari.

Il Circolo radiato o espulso è tenuto a pagare le quote maturate prima della sua radiazione o espulsione. I membri dimissionari, radiati o espulsi, non hanno diritto a rientrare in possesso di somme precedentemente versate all'Unione.

Un Circolo espulso può ricorrere al Collegio dei Sindaci-Probiviri. Per il rientro nell'Unione dei Circoli dimissionari o radiati il Consiglio Direttivo può applicare la medesima procedura adottata per i Circoli nuovi. I Circoli espulsi non possono rientrare a far parte dell'Unione prima di un anno dalla data della loro espulsione.

Art. 18 – Lo Statuto dell’Unione può essere modificato solo da un’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata con la partecipazione di almeno due terzi dei Circoli aderenti e a maggioranza qualificata di due terzi dei Circoli presenti aventi diritto al voto.

Art. 19 – Lo scioglimento dell’Unione o la sua fusione con Associazioni similari sono deliberate da un’Assemblea Generale appositamente convocata con la maggioranza di almeno due terzi dei Circoli aderenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Unione l’Assemblea Generale nomina nel proprio seno uno o più Commissari incaricati della liquidazione.

Art. 20 – L’anno sociale dell’Unione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 21 – Il Regolamento Interno stabilisce le norme interpretative al presente Statuto.

E’ redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dal Collegio dei Sindaci-Probiviri, pena la decadenza.

 

 

 
top.gif (154 byte)

Per informazioni, commenti o problemi relativi al sito contattateci attraverso l'apposito modulo  
Piazza Oderico da Pordenone, 1 sc. E - 00145 Roma  Tel/fax 06.4827358
 

.: HOME :.         .: FORUM :.         .: NEWS :.         .: LINKS :.         .: CONTATTI :.         .: FAQ :.         .: CHAT :.