CODICE CIVILE
CAPO II – Delle Associazioni e delle Fondazioni
14. (Atto costitutivo). Le
associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
15. (Revoca dell'atto
costitutivo della fondazione). [
]
16. (Atto costitutivo e statuto.
Modificazioni). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e
della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando
trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle
rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e,
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere
approvate dall'autorità governativa.
17. (Acquisto di immobili e
accettazione di donazioni, eredità e legati). La persona giuridica
non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni e eredità, né
conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno
effetto.
18. (Responsabilità degli
amministratori). Gli amministratori sono responsabili verso l'ente
secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello
degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha
causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto
si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
19. (Limitazioni del potere di
rappresentanza). Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non
risultino dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte
ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
20. (Convocazione
dell'assemblea delle associazioni). L'assemblea delle associazioni
deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non
vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del
tribunale.
21. (Deliberazioni
dell'assemblea). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati.
22. (Azioni di responsabilità
contro gli amministratori). Le azioni di responsabilità contro gli
amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono
deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o
dai liquidatori.
23. (Annullamento o sospensione
delle deliberazioni). Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla
legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su
istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti
da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui
che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione
impegnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve
essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al
buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
24. (Recesso ed esclusione degli
associati). La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che
la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché
sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata
dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere
all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che
comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
25. (Controllo
sull'amministrazione delle fondazioni). [
]
26. (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione).
[
]
27. (Estinzione della persona
giuridica). Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e
nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato
raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono
venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza
di qualunque interessato o anche d'ufficio.
28. (Trasformazione delle
fondazioni) [
]
29. (Divieto di nuove operazioni).
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato
loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona
giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata
dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione
medesima. Qualora trasgrediscano a tale divieto, assumono responsabilità
personale e solidale.
30. (Liquidazione).
Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo
scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
31. (Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro
credito possono chiedere il pagamento a coloro i quali i beni sono stati
devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione
e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
32. (Devoluzione dei beni con
destinazione particolare). Nel caso di trasformazione o di
scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con
destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità
governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone
giuridiche che hanno fini analoghi.
33. (Registrazione delle persone
giuridiche). In ogni provincia è istituito in pubblico registro delle
persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella
del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio,
la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica
e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai
quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non
registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente,
insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
34. (Registrazione di atti).
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi
secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli
ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il
cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo i fatti indicati non possono
essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a
conoscenza.
35. (Disposizione penale).
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni
prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità
stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con
l'ammenda da lire ventimila a un milione.
CAPO III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Delle associazioni non
riconosciute e dei comitati
36. (Ordinamento e
amministrazione delle associazioni non riconosciute). L'ordinamento
interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro
ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la
direzione.
37. (Fondo comune). I
contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretenderne la quota in caso di recesso.
38. (Obbligazioni). Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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