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 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Dalla Gazzetta Ufficiale n° 265 – 12 novembre 1998

DECRETO 29 settembre 1998, n° 391.

Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l’apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell’art. 31 della legge 4 novembre 1965 n° 1213 e successive modifiche.

Art. 1. Ambito di applicazione.

  1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, come modificato dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, la costruzione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l’ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.
  2. E’ necessaria l’autorizzazione anche nei seguenti casi:
  1. Per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
  2. Qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

Art. 2. Definizioni

  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 1 si intende:
  1. Per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
  1. Per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
  2. Per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
  3. Per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 settembre, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

 

  1. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell’articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell’anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è effettuato con riferimento a quelli assenti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.


Art. 3.
Autorizzazione

  1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:
  1. Impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;
  2. Aria condizionata e riscaldamento;
  3. Cassa automatica;
  4. Poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a centodieci centimetri;
  5. Almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 ottobre 1996, n° 683.

 

  1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è rilasciata:
  1. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d’area. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d’area è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l’insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.
  1. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di paesi dell’Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.
  2. L’autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell’ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.
  3. Per la realizzazione di un complesso multisala nell’ambito di centri commerciali […]
  4. Per due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti […]
  5. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore ai 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2. L’autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa è rilasciata.


Art. 4.
Elenco delle sale cinematografiche.

  1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione artistica e di vigilanza sull’andamento dell’esercizio cinematografico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo, l’elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi per base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative all’esercente, e alle relative variazioni.
  2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, ovvero i comuni, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo, l’apertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.
 
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