REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LAPERTURA DELLE
SALE CINEMATOGRAFICHE
Dalla Gazzetta Ufficiale n° 265 12 novembre 1998
DECRETO 29 settembre 1998, n° 391.
Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per
lapertura di sale cinematografiche, ai sensi dellart. 31 della legge 4
novembre 1965 n° 1213 e successive modifiche.
Art. 1. Ambito di applicazione.
- Ai sensi dellarticolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, come modificato
dallarticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, la
costruzione, la trasformazione e ladattamento di immobili da destinare a sale e
arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o lampliamento di
sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione
dellautorità di governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la
capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a
1.300 posti.
- E necessaria lautorizzazione anche nei seguenti casi:
- Per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza
complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
- Qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano
comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero
dotate di separati ingressi su spazi pubblici.
Art. 2. Definizioni
- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 1 si intende:
- Per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico
spettacolo cinematografico;
- Per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al
pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi
genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena
e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed
attrezzature;
- Per multisala, linsieme di due o più sale cinematografiche adibite a
programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e
tra loro comunicanti;
- Per arena, il cinema allaperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso
tra il 1° giugno e il 31 settembre, allestito su unarea delimitata ed appositamente
attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
- Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai
sensi dellarticolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, e successive
modificazioni, abbiano svolto nellanno solare precedente la richiesta di
autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi
giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono
esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è effettuato con
riferimento a quelli assenti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di
pubblico spettacolo.
- Ai fini dellapplicazione del presente regolamento e situazioni di fatto e di
diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di
autorizzazione.
Art. 3. Autorizzazione
- Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti
requisiti tecnici:
- Impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora
stereofonica;
- Aria condizionata e riscaldamento;
- Cassa automatica;
- Poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le
file non inferiore a centodieci centimetri;
- Almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal
ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 30 ottobre 1996, n°
683.
- Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è rilasciata:
- Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia
inferiore al quoziente darea. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra
popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi
multisala, presenti nella regione; il quoziente darea è inteso come il rapporto fra
la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare linsediamento e nei
comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato
sommando i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero
complessivo.
- Lautorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000
posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti
in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere
cinematografiche italiane e di paesi dellUnione europea. Per sale superiori a 2.000
posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.
- Lautorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi
in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale
contestualmente chiuse, nellambito dello stesso comune ed a condizione che tali
posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.
- Per la realizzazione di un complesso multisala nellambito di centri commerciali
[
]
- Per due anni dallentrata in vigore del presente regolamento, lautorizzazione
è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal
comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti [
]
- Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore ai 1.300 posti,
fermi i limiti temporali di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d), si applicano i
criteri di cui al comma 2. Lautorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa
è rilasciata.
Art. 4. Elenco delle sale cinematografiche.
- Ai fini dellattuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione artistica
e di vigilanza sullandamento dellesercizio cinematografico, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo,
lelenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi
per base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con
riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle
indicazioni relative allesercente, e alle relative variazioni.
- Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui
allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, ovvero i
comuni, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello
Spettacolo, lapertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle
indicazioni di cui al comma 1.
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