decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 -
Supplemento Ordinario n. 1
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vistol'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha
fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe
legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa
col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3,
comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni
del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del
1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul
reddito e di imposta sul valore aggiunto.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attivita'.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma
4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in
base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di
atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base
all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attivita'
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2,
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti
da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possa considerarsi occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre
attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita'
separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita'
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 e'
inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali).
- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe
di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare
dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di
servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a
quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e'
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del
periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
l'attivita' svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche'
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter
e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le
parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona"; nello stesso comma, il terzo periodo e' soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono
sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il
proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed
ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui
al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, e'
inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha
effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo
l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante
gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2,
le parole: "senza tenerne contabilita' separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle
seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis
dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali,
dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire
30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e'
esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale,
sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non da'
luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di
plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso
il valore di avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione di
sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che
l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attivita'. Qualora il trasferimento abbia a oggetto
l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le
riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza
previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25
per cento, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro delle
finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni
tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il
30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del
valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per
cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio si intende il bene di proprieta' dell'ente stesso non acquistato
nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal
periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri
enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a)
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita'
statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della
formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando
tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i
propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera
a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie
istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni,
in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le
attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita'
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita'
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi
di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli
in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita'
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni
si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa'
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle
ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio
delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta
giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel
cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia'
svolgono le attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve
essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza
totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis,
introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, e' inserito il
seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad
eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita'
commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le
parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono
sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a
favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a
favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole:
"oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale
eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS,
non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per
importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2
milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle
singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS
beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in
conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni
ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente
deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore
di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste
dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei
soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono
considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta'
sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo soccorso con
personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute
da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da
ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalita'
di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente
alle operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali, non sono soggette
all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino
fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo
13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo
le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le
parole: "pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ",
nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e'
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e' aggiunto,
in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di
organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo
articolo, dopo la nota II-ter), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis
- 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita' spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli enti
associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al comma 1
sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinche'
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante
riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le
parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente:
"ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza
di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita'
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice
civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita'
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al
primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive,
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il
rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti
nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1
si applicano limitatamente alle attivita' richiamate allo stesso articolo 10,
comma 1, lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli
enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del
presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi
dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle
organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente
decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi
d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarieta'
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarieta'" e'
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la
differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, purche' i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano
destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti
abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi
quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998
e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
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