COME COSTITUIRE UN CIRCOLO DEL CINEMA
Un Circolo del Cinema, ai fini
giuridici, è unAssociazione di persone, e quindi non riconosciuta dallo Stato; ai
fini fiscali è un "Ente non commerciale" non avendo fini di lucro.
Il Decreto Legislativo n. 28 del
22.1.2004 (che sostituisce la legge sul cinema n° 1213 del 4.11.1965,
all'art. 44, poi modificato nell'art. 14 della legge n°
153 dell'1.3.1994), regola l'attività dei Circoli del Cinema e detta
particolari normative tendenti ad agevolarne la costituzione e l'esistenza.
Tale Decreto si presenta come un'armonizzazione rispetto alla normativa
emanata, con Decreto Legislativo n. 460 del
4.12.1997, relativa alle associazioni culturali senza scopo di lucro.
Lo stesso articolo detta disposizioni
riguardanti le Associazioni Nazionali che riuniscono
Circoli del Cinema. Quelle attualmente esistenti sono 9 e tra queste figura anche la UICC.
Per dare vita a un Circolo del Cinema
occorre che un certo numero di persone (almeno tre) stipulino un Atto Costitutivo ed uno Statuto,
anche per atto privato registrato. Con la nuova legge, infatti, non sarà più
necessario, per i circoli di cultura cinematografica, la costituzione per
atto pubblico, come previsto in precedenza. I fondatori redigeranno quindi
una scrittura privata e provvederanno in seguito a registrarla, come atto
privato, presso il locale Ufficio del Registro.
Secondo le disposizioni di legge, dagli
Statuti dei Circoli deve risultare che:
- Il Circolo svolge attività senza fini di lucro;
- promuove la cultura cinematografica attraverso proiezioni,
dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;
- qualora riservi l'ingresso alle proiezioni ai soci muniti di tessera
annuale, l'incasso, anche da sbigliettamento, non formerà l'imponibile del
Circolo e non verrà assoggettato ad Iva;
- i soci di minore età non sono ammessi alle proiezioni dei
film aventi tale divieto, o che non abbiano ottenuto il nulla osta di circolazione;
- si convochi l'Assemblea generale ordinaria dei soci una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio.
Tra i fondatori viene eletto un Consiglio
Direttivo che, al suo interno nomina un Presidente, il quale ha la rappresentanza legale
del Circolo. Per ottenere le agevolazioni fiscali previste (esenzione dal pagamento dei
diritti erariali) dallart. 14 della legge 153, occorre che il Circolo aderisca ad
una delle Associazioni Nazionali di cultura cinematografica
riconosciute (dal Ministero del Turismo e Spettacolo, con decreto del 1965). La
scelta delladesione ad una delle Associazioni Nazionali deve inoltre essere
riportata nel primo articolo dello Statuto del Circolo.
La domanda
di adesione alla UICC, unitamente ad Atto
Costitutivo e Statuto, dovrà poi essere inviata in duplice copia (di cui
una autenticata, non in bollo) alla Segreteria Organizzativa della
UICC, che provvederà ad inoltrare la documentazione al Dipartimento dello
Spettacolo per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti.
E' necessario che il Circolo del
Cinema venga iscritto all'Anagrafe Tributaria e sia quindi fornito di Codice
Fiscale, in quanto il noleggio delle pellicole o qualsiasi altra spesa con
rilascio di fattura rientra tra gli atti o adempimenti previsti dall'art. 6 del DPR 2.11.1976 n° 784.
Il Circolo del Cinema potrà anche aprire,
ove necessario, una Partita Iva, mantenendo in questo caso una contabilità separata, come
previsto da norma di legge (460 no profit).
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