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COME COSTITUIRE UN CIRCOLO DEL CINEMA

Un Circolo del Cinema, ai fini giuridici, è un’Associazione di persone, e quindi non riconosciuta dallo Stato; ai fini fiscali è un "Ente non commerciale" non avendo fini di lucro.

Il Decreto Legislativo n. 28 del 22.1.2004 (che sostituisce la legge sul cinema n° 1213 del 4.11.1965, all'art. 44, poi modificato nell'art. 14 della legge n° 153 dell'1.3.1994), regola l'attività dei Circoli del Cinema e detta particolari normative tendenti ad agevolarne la costituzione e l'esistenza. Tale Decreto si presenta come un'armonizzazione rispetto alla normativa emanata, con Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997, relativa alle associazioni culturali senza scopo di lucro.

Lo stesso articolo detta disposizioni riguardanti le Associazioni Nazionali che riuniscono Circoli del Cinema. Quelle attualmente esistenti sono 9 e tra queste figura anche la UICC.

Per dare vita a un Circolo del Cinema occorre che un certo numero di persone (almeno tre) stipulino un Atto Costitutivo ed uno Statuto, anche per atto privato registrato. Con la nuova legge, infatti, non sarà più necessario, per i circoli di cultura cinematografica, la costituzione per atto pubblico, come previsto in precedenza. I fondatori redigeranno quindi una scrittura privata e provvederanno in seguito a registrarla, come atto privato, presso il locale Ufficio del Registro.

Secondo le disposizioni di legge, dagli Statuti dei Circoli deve risultare che:

  • Il Circolo svolge attività senza fini di lucro;
  • promuove la cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;
  • qualora riservi l'ingresso alle proiezioni ai soci muniti di tessera annuale, l'incasso, anche da sbigliettamento, non formerà l'imponibile del Circolo e non verrà assoggettato ad Iva;
  • i soci di minore età non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano ottenuto il nulla osta di circolazione;
  • si convochi l'Assemblea generale ordinaria dei soci una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Tra i fondatori viene eletto un Consiglio Direttivo che, al suo interno nomina un Presidente, il quale ha la rappresentanza legale del Circolo. Per ottenere le agevolazioni fiscali previste (esenzione dal pagamento dei diritti erariali) dall’art. 14 della legge 153, occorre che il Circolo aderisca ad una delle Associazioni Nazionali di cultura cinematografica riconosciute (dal Ministero del Turismo e Spettacolo, con decreto del 1965). La scelta dell’adesione ad una delle Associazioni Nazionali deve inoltre essere riportata nel primo articolo dello Statuto del Circolo.

La domanda di adesione alla UICC, unitamente ad Atto Costitutivo e Statuto, dovrà poi essere inviata in duplice copia (di cui una autenticata, non in bollo) alla Segreteria Organizzativa della UICC, che provvederà ad inoltrare la documentazione al Dipartimento dello Spettacolo per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti.

E' necessario che il Circolo del Cinema venga iscritto all'Anagrafe Tributaria e sia quindi fornito di Codice Fiscale, in quanto il noleggio delle pellicole o qualsiasi altra spesa con rilascio di fattura rientra tra gli atti o adempimenti previsti dall'art. 6 del DPR 2.11.1976 n° 784.

Il Circolo del Cinema potrà anche aprire, ove necessario, una Partita Iva, mantenendo in questo caso una contabilità separata, come previsto da norma di legge (460 no profit).


 

 
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