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Un Circolo del Cinema può legalmente proiettare in
video (Vhs e/o Dvd)?
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n° 28 del 22.1.2004, ai Circoli del cinema
aderenti ad Associazioni nazionali di cultura cinematografica viene concesso il
beneficio di potersi avvalere "nell'ambito delle attività loro consentite, anche
della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-magnetici". E' bene
tenere presente che, pur stabilendo la liceità di proiezione del supporto
Vhs-Dvd per i circoli del cinema, tale articolo di legge non può consentire,
secondo il costituzionale diritto sulla proprietà vigente nel nostro Paese, di
proiettare materiale di proprietà di altri. In altri termini, se un distributore
acquisisce i diritti di sfruttamento, per il territorio italiano, di un'opera,
la stessa, per essere proiettata ad un pubblico (con un incasso, ancorchè non
commerciale, come quello delle tessere e dei biglietti venduti agli associati),
deve essere richiesta, e pagata, al proprietario dei diritti. Un Circolo video
(che proietti in Dvd o Vhs è indifferente), anche acquistando il supporto, non
assolve al pagamento del diritto distributivo, poichè l'unico diritto che si
assolve in tal caso è quello della proiezione all'interno delle pareti
domestiche (home video, appunto). Ne consegue che ogni proiezione, anche se
riservata ai soci, di un film presente nei listini theatrical delle
distribuzioni commerciali, è una violazione di una proprietà altrui e come tale
sanzionabile. Dal 1994 ad oggi le distribuzioni hanno "lasciato correre",
presumibilmente considerando il danno subito irrisorio dal punto di vista
economico. Ma negli ultimi anni si sono iniziati a rendere conto che l'incidenza
delle proiezioni video (per non parlare di tutti quegli enti o simili che non
possono neppure beneficiare dell'articolo di legge per i circoli del cinema) era
ed è un fenomeno in crescita. Nel 2002, quindi, tre case di distribuzione,
Columbia, Medusa e Warner, e dal 2005 anche la UIP, hanno stretto un accordo con
la Siae chiedendo che gli venissero segnalate le proiezioni video di titoli di
loro proprietà, per poi intervenire, attraverso i loro uffici legali, sulle
violazioni commesse, assimilabili a qualsiasi altra forma di "pirateria"
audiovisiva. Il fatto che altre case (vedi Mikado, Lucky Red, Istituto Luce,
Lady Film, etc.) non controllino, non significa che eventuali proiezioni di
materiale di proprietà di queste case siano consentite. L'illecito permane. Il
Circolo del cinema, quindi, può sì "avvalersi anche del supporto video", ma
rispettando l'altrui proprietà, e quindi potrà legittimamente proiettare, sempre
riservando la sua attività agli associati, solo quei titoli i cui diritti
theatrical siano scaduti (in realtà stiamo parlando di film di fine ‘800 o
inizio ‘900). Per tutti gli altri film è doveroso ricordare che i diritti
vengono costantemente rinnovati pur variando il legittimo proprietario, poiché
sempre più diffusamente le World Sales (le case di vendita internazionali dei
diritti cinematografici) preferiscono allegare nei contratti di acquisto di
diritti video e TV di un film i vecchi diritti cinematografici già sfruttati da
altri.
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