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Un Circolo del Cinema può legalmente proiettare in video (Vhs e/o Dvd)?

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n° 28 del 22.1.2004, ai Circoli del cinema aderenti ad Associazioni nazionali di cultura cinematografica viene concesso il beneficio di potersi avvalere "nell'ambito delle attività loro consentite, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-magnetici". E' bene tenere presente che, pur stabilendo la liceità di proiezione del supporto Vhs-Dvd per i circoli del cinema, tale articolo di legge non può consentire, secondo il costituzionale diritto sulla proprietà vigente nel nostro Paese, di proiettare materiale di proprietà di altri. In altri termini, se un distributore acquisisce i diritti di sfruttamento, per il territorio italiano, di un'opera, la stessa, per essere proiettata ad un pubblico (con un incasso, ancorchè non commerciale, come quello delle tessere e dei biglietti venduti agli associati), deve essere richiesta, e pagata, al proprietario dei diritti. Un Circolo video (che proietti in Dvd o Vhs è indifferente), anche acquistando il supporto, non assolve al pagamento del diritto distributivo, poichè l'unico diritto che si assolve in tal caso è quello della proiezione all'interno delle pareti domestiche (home video, appunto). Ne consegue che ogni proiezione, anche se riservata ai soci, di un film presente nei listini theatrical delle distribuzioni commerciali, è una violazione di una proprietà altrui e come tale sanzionabile. Dal 1994 ad oggi le distribuzioni hanno "lasciato correre", presumibilmente considerando il danno subito irrisorio dal punto di vista economico. Ma negli ultimi anni si sono iniziati a rendere conto che l'incidenza delle proiezioni video (per non parlare di tutti quegli enti o simili che non possono neppure beneficiare dell'articolo di legge per i circoli del cinema) era ed è un fenomeno in crescita. Nel 2002, quindi, tre case di distribuzione, Columbia, Medusa e Warner, e dal 2005 anche la UIP, hanno stretto un accordo con la Siae chiedendo che gli venissero segnalate le proiezioni video di titoli di loro proprietà, per poi intervenire, attraverso i loro uffici legali, sulle violazioni commesse, assimilabili a qualsiasi altra forma di "pirateria" audiovisiva. Il fatto che altre case (vedi Mikado, Lucky Red, Istituto Luce, Lady Film, etc.) non controllino, non significa che eventuali proiezioni di materiale di proprietà di queste case siano consentite. L'illecito permane. Il Circolo del cinema, quindi, può sì "avvalersi anche del supporto video", ma rispettando l'altrui proprietà, e quindi potrà legittimamente proiettare, sempre riservando la sua attività agli associati, solo quei titoli i cui diritti theatrical siano scaduti (in realtà stiamo parlando di film di fine ‘800 o inizio ‘900). Per tutti gli altri film è doveroso ricordare che i diritti vengono costantemente rinnovati pur variando il legittimo proprietario, poiché sempre più diffusamente le World Sales (le case di vendita internazionali dei diritti cinematografici) preferiscono allegare nei contratti di acquisto di diritti video e TV di un film i vecchi diritti cinematografici già sfruttati da altri.

 

 
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